Mediazione

LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
Il Blog Liberante intende dedicare questa sezione alla mediazione penale, proponendo articoli, informazioni utili e approfondimenti con lo scopo di sensibilizzare i lettori a una pratica comunicativa (di complemento alle procedure ordinarie) che può portare al riconoscimento reciproco tra vittima e reo; attraverso questo strumento si facilita quel processo reintegrativo e rieducativo che secondo il nostro ordinamento dovrebbe essere perseguito dagli istituti penitenziari.
INDICE DELLA SEZIONE MEDIAZIONE PENALE
CHE COS'E' LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI
PERCHE' PARLARNE
NORMATIVA
LISTA UFFICI DI MEDIAZIONE PENALE
LINK UTILI


CHE COS’E LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

La mediazione è una procedura informale, consensuale e gratuita. La mediazione si colloca all’interno di un innovatore modello di giustizia riparativa. Lo scopo di questo modello di giustizia è favorire una comunicazione aperta tra i configgenti affinché ricerchino attivamente, in presenza di un terzo imparziale, una soluzione agli effetti del reato, intesa a riparare il danno, a riconciliare gli attori e a rafforzare il senso di sicurezza collettivo.

La mediazione oltre a essere volontaria è confidenziale: solo su decisione dei medianti si possono far pervenire all’autorità giudiziaria specifici contenuti che gli stessi medianti vogliono portare a conoscenza della autorità.

Cosa si intende per giustizia riparativa?
E’ un paradigma di giustizia che tiene conto delle istanze di tutti i soggetti: della vittima, dell’autore del reato e della collettività. Esso punta a trovare risposte adeguate per la riparazione del danno, non univocamente in chiave di punizione, ma in chiave di riparazione/riconciliazione, dove per riparazione si intendono le azioni positive realizzabili per ridurre gli effetti negativi del fatto reato.

Gli obiettivi della giustizia riparativa sono:

  1. Il riconoscimento della vittima
  2. la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale
  3. l'autoresponsabilizzazione dell'autore del reato
  4. il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo
  5. il rafforzamento dell'etica
  6. la pace sociale
PERCHE’ PARLARNE

Il tema della giustizia è un tema che riguarda non solo coloro che sono caduti nelle maglie della giustizia, ma tutti indistintamente. E’ un tema di civiltà. Una società evoluta non può chiudere gli occhi e non può non impegnarsi fattivamente perché il sistema si evolva in direzione del rispetto e della salvaguardia dell’integrità fisica e morale di tutti i suoi componenti.

Il diritto ordinario tratta i sintomi e non le cause del malessere sociale; la legge si sostituisce alla forza attraverso un terzo neutrale (il giudice) che, emettendo una sentenza, blocca la degenerazione del conflitto e sancisce le posizioni acquisite.
La giustizia ordinaria non permette, per il suo impianto formale, una comunicazione aperta tra i contendenti che non si riconosceranno mai reciprocamente, arrivando tutt’al più a tollerarsi o, quando il reato ha recato un grave danno, a nutrire sentimenti di reciproco odio, di astio e di rancore. Nel sistema ordinario si trasfigura, inoltre, la verità processuale con la vittoria e si lascia una parte sconfitta con la voglia di rivincita.
Il rancore dettato da una decisione imposta dall’alto alimenta il desiderio di vendetta, avvelena i rapporti interpersonali, aumenta la conflittualità a macchia d’olio: da un conflitto privato e circoscritto può prodursi un’escalation che coinvolge un numero sempre maggiore di attori.

Il giudice, da parte sua, più che sulla cura del reale contrasto originario, si concentra sugli aspetti formali della violazione dell’ordinamento, allontanandosi dall’oggetto primario della controversia. In questo modo la comunicazione tra i confliggenti è azzerata e si delega un terzo, con competenze tecnico giuridiche, (l’avvocato) a rappresentare le motivazioni di ognuno. Nel suo impianto formalistico, il processo si rivela inadatto a riparare le lacerazioni del tessuto sociale e a salvare un rapporto intersoggettivo. L’avvocato ha l’obiettivo di fare prevalere le motivazioni del proprio assistito e la sentenza finale decreta una vittoria e una sconfitta. 

La pena, inoltre, fallisce lo scopo di deterrente, anzi suscita, se recepita ingiusta o sproporzionata alla gravità del reato, sentimenti di sfida e di vendetta sociale.
La mediazione penale ripristina invece i circuiti comunicativi bloccati offrendo uno spazio di parola e di ascolto ai medianti in presenza di un terzo imparziale e ugualmente vicino all’autore del reato e alla vittima che sappia riattivare il dialogo interrotto e favorire l’espressione delle emozioni e l’esposizione dei fatti dal punto di vista di ciascuno. Il mediatore, a differenza del giudice, non ha alcun potere. Egli si pone rispetto ai medianti come specchio e catalizzatore di una pratica colloquiale dialogica, improntata al reciproco riconoscimento, nel rispetto delle differenze e delle divergenti narrazioni della realtà. Se la mediazione ha un esito positivo, il mediatore può aiutare i medianti a interrogarsi su che cosa può essere fatto per riparare il danno, non tanto in termini materiali risarcitori, ma simbolici.

La riparazione oltre a dare riconoscimento alla vittima, spesso ignorata dalla giustizia penale, dà la possibilità all’autore dell’offesa di riconoscere gli effetti del danno procurato, di riconoscersi responsabile di tale danno e di riacquistare il rispetto di sé attraverso una riconciliazione o una riparazione.

Avishai Margalit, professore di Filosofia dell'Institute for Advanced Study di Princeton,  sostiene che in una società pensata come buona per viverci sia essenziale che le istituzioni non diano forma a relazioni umilianti per la persona. L’umiliazione è un male penoso e deve essere rimossa a partire dalle istituzioni se vogliamo una società decente, se vogliamo che l’altro non sia escluso come non umano, non sia ignorato, o considerato sfondo e non figura. Dunque la priorità è eliminare la sofferenza piuttosto che creare benefici godibili.

La mediazione risponde a questo bisogno di trasformare il disordine in un nuovo ordine di eventi che esca dalla logica di dominio e che ricolleghi quello che è sconnesso, ripristinando il senso del rispetto per l’altro, senza schiacciarlo sul comportamento negativo, ma riconoscendolo nella sua dimensione globale di persona.



NORMATIVA

Le norme che regolano la mediazione in Italia sono gli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. 448/1988 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e l’art. 564 c.p.p., che attribuiva al pubblico ministero la facoltà di tentare la conciliazione tra querelante e querelato, riformulato nell’art. 555 c.p.p. che rende obbligatorio il tentativo di riconciliazione assegnandolo non più al pubblico ministero, ma al giudice che riveste una posizione di terzietà nelle suddette fattispecie delittuose punibili a querela. 

Lo spazio normativo più consono al paradigma riparativo è l’art.28, il quale prevede che il giudice dell’udienza preliminare e del dibattimento possono “impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”.

L’art. 9 consente al pubblico ministero e/o al giudice di chiedere agli uffici di mediazione un giudizio sulla esperibilità di un incontro tra l’imputato e la vittima. In caso di parere positivo promuove la mediazione nella fase del processo ritenuta più idonea. Tale attività preliminare permette una più adeguata valutazione della personalità del minore e una applicazione meno burocratizzata delle decisioni giudiziarie.

L’art 27 riguarda reati occasionali e/o lievi per i quali il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere e per i quali la mediazione può rappresentare una risorsa dando l’occasione ai minori di confrontarsi con i loro comportamenti problematici.

LISTA UFFICI DI MEDIAZIONE PENALE

Questa lista di centri di mediazione penale non è esaustiva ma ha solo un valore indicativo e può essere nel tempo aggiornata. E' possibile segnalare altri uffici a: info@liberante.net

MILANO
  • COOPERATIVA DIKE
    Sede: corso Vercelli, 42 - 20145 Milano (MI)
    E-mail: info@cooperativadike.org
    Sito Web: www.cooperativadike.org

  • CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
    Sede: via Paulucci de' Calboni Fulcieri, 1 - 20126 Milano (MI)
    Telefono: +39 02/88.44.63.44
    Sito Web: www.cipm.it
TORINO
  • CENTRO DI MEDIAZIONE PENALE DI TORINO
    Sede: via Stampatori, 5 - Torino (TO)
    Telefono: +39 011/54.23.95
BOLOGNA
  • C.I.M.F.M. 
    Sede: via Mauro Sarti, 16 - 40137 Bologna (BO)
    Telefono: + 39 
    051/62.31.247
    E-mail: mrmondin@tin.it
FIRENZE
ANCONA
ROMA
  • CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
    Sede: via Chiana, 35 - 00198 Roma (RM)
    Sito Web: www.cipm.it
NAPOLI
  • CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
    Sede: corso Garibaldi, 395 - 80142 Napoli (NA)

    Telefono: +39 081/79.50.882
    E-mail: cipmnapoli@gmail.com
    Sito Web: www.cipm.it
FOGGIA
  • UFFICIO DI MEDIAZIONE CIVILE E PENALE SOVRA-AMBITO
    Sede: via Lecce, 55 c/o Settore Politiche Sociali della Provincia - 71100 Foggia (FG)
    Telefono: +39 
    0881/79.18.49
    E-mail: ufficiomediazione@libero.it
    Sito Web: Facebook
BARI
  • UFFICIO DI MEDIAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE DI BARI
    Sede: via Amendola, 120 - 70126 Bari (BA)
    Telefono: +39 080/553.48.33; +39 080/597.65.00
    E-mail: info@mediazionecrisi.it
    Sito Web: www.mediazionecrisi.it
  • CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
    Sede: via De Rossi, 156 - 70122 Bari (BA)
    Telefono: + 39 080/52.28.871
    Sito Web: www.cipm.it
CAGLIARI
  • UFFICIO DI MEDIAZIONE PENALE E CIVILE
    Sede: 
    via Funatana Raminosa c/o ASL di Cagliari
PALERMO
  • UNITA' ORGANIZZATIVA MEDIAZIONE PENALE
    Sede: 
    Villa Marraffa - via Scannaserpe, 1 - Palermo (PA)
    Telefono: 091/740.41.07 - 740.41.03 - 740.4114
CATANIA
  • CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
    Sede: via Dalmazia, 94 - 95127 Catania (CT)
    Sito Web: www.cipm.it
LINK UTILI

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